Un uomo, condannato per spaccio di lieve entità con recidiva specifica, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le sue precarie condizioni economiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la dosimetria della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Per negare tali attenuanti, il giudice non deve confutare ogni singola tesi difensiva, ma è sufficiente che indichi con chiarezza e coerenza logica i motivi ostativi, come i precedenti penali del condannato. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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