Un lavoratore, accusato di furto aggravato di legna, sosteneva di aver agito su ordine di un terzo, ignorando l'illegittimità dell'azione. La Cassazione ha annullato la condanna, sottolineando la necessità di provare l'elemento soggettivo del furto in capo all'esecutore materiale, non potendo desumerlo automaticamente dalla colpevolezza del mandante. La Corte d'Appello aveva omesso di valutare la posizione specifica del lavoratore.
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