Un pensionato ricopriva contemporaneamente i ruoli di dipendente, amministratore unico e socio della propria azienda. A seguito di un accertamento che ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, l'INPS ha revocato la pensione e richiesto la restituzione delle somme. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di restituzione, stabilendo che in caso di indebito previdenziale derivante da una condotta dolosa del pensionato nel creare il titolo, si applica la regola generale della piena ripetibilità (art. 2033 c.c.) e non le norme speciali sull'irripetibilità.
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