Un gruppo di cittadini stranieri, accusati di false dichiarazioni per ottenere il ricongiungimento familiare, aveva concordato un patteggiamento. Tuttavia, il giudice di primo grado li ha assolti per mancanza di dolo. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio chiave sul rapporto tra patteggiamento e assoluzione: se il giudice dubita della corretta qualificazione giuridica del fatto, deve rigettare l'accordo di patteggiamento, non emettere una sentenza di assoluzione, a meno che non sussistano le cause evidenti di proscioglimento immediato previste dall'art. 129 c.p.p.
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