Il rappresentante legale di una società è stato condannato per il reato di omesso versamento IVA per l'anno 2014, avendo evitato di versare oltre 300.000 euro. L'imputato ha giustificato l'omissione adducendo una grave crisi di liquidità causata da pignoramenti eseguiti da Equitalia sui crediti aziendali, culminata nel fallimento della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la crisi finanziaria non esclude il dolo, poiché l'imprenditore deve accantonare le risorse necessarie per le tasse, e il mancato incasso dei crediti rientra nel normale rischio d'impresa. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile la contestazione sulla confisca dei beni, poiché, dopo il fallimento, solo il curatore fallimentare è legittimato ad agire.
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