La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che invocava la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla tenuità del fatto, se motivata in modo logico dal giudice di merito (in questo caso, basandosi sull'intensità del dolo e la durata dell'illecito), non può essere riesaminata in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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