Il Ricorrente ha aggredito un agente di polizia e danneggiato la porta degli uffici di sicurezza. Nel processo, la difesa ha sostenuto che un disturbo sociale di personalità avesse escluso la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che un disturbo della personalità non esclude automaticamente l'imputabilità, specialmente quando una perizia medica accerta che il soggetto era pienamente consapevole e intenzionato a opporsi alle forze dell'ordine. Inoltre, i reati di lesione e danneggiamento non vengono assorbiti da quello di resistenza, ma mantengono la loro autonomia. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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