L'Amministratore di una società fallita è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. L'imputato aveva omesso di registrare importanti operazioni contabili, tra cui la cessione di un ramo d'azienda, impedendo la ricostruzione del patrimonio sociale. Inoltre, aveva distratto un ingente credito simulando un accollo di debiti che, essendo cumulativo e non liberatorio, ha impoverito la società lasciandole l'obbligo di pagare i debiti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che per la bancarotta fraudolenta documentale basta il dolo generico, configurabile quando l'amministratore abdica ai propri doveri di controllo accettando il rischio che la contabilità venga alterata.
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