Tre amministratori di una società vengono condannati per il reato di omesso versamento IVA per l'anno 2012, avendo superato la soglia di punibilità. Gli imputati ricorrono in Cassazione lamentando che la crisi del settore automobilistico e la revoca dei crediti bancari costituissero forza maggiore, e che il successivo pagamento integrale del debito tramite rateizzazione dimostrasse la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte rigetta la tesi della forza maggiore, chiarendo che la crisi di liquidità e la scelta di pagare i dipendenti non escludono il dolo. Tuttavia, accoglie il ricorso sulla tenuità del fatto poiché la riforma Cartabia impone di valutare la condotta successiva al reato, come il risarcimento del danno. Infine, rilevando il decorso del tempo, la Cassazione annulla la condanna senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Continua »