La Corte di Cassazione ha affrontato un complesso caso di bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni di una Fondazione in concordato preventivo. La vicenda coinvolgeva fittizi contratti di collaborazione a favore della Collaboratrice, l'erogazione ingiustificata di 150.000 euro a un Terzo Beneficiario in un contesto corruttivo, e il presunto concorso omissivo del Revisore dei conti. La Suprema Corte ha chiarito che il revisore, non rientrando tra i soggetti qualificati della legge fallimentare, può rispondere solo come concorrente esterno (extraneus) con condotta attiva e consapevole. Ha inoltre ribadito che per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico, annullando l'assoluzione del Terzo Beneficiario agli effetti civili. Infine, ha annullato la sentenza per la Collaboratrice limitatamente all'aggravante del danno di rilevante gravità, disponendo un nuovo giudizio per tutti i profili accolti.
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