La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministratrice di una cooperativa, condannata per l'omesso versamento IVA e delle ritenute d'acconto per l'anno 2013. La difesa invocava la forza maggiore a causa di una grave crisi di liquidità aziendale provocata dal fallimento di un cliente principale. I giudici hanno chiarito che la crisi, perdurando dal 2008, non era più imprevedibile né inevitabile. L'amministratrice, anziché adottare misure idonee a risanare l'azienda, ha continuato a espandere l'attività e ha scelto di pagare altri creditori e i lavoratori, autofinanziandosi con le tasse non versate allo Stato. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale della donna, condannandola anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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