L'Imputato è stato condannato per il reato di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) e minacce aggravate (art. 612 c.p.), dopo aver colpito mortalmente alla testa il cane di piccola taglia della Persona Offesa con un grosso bastone di legno e aver successivamente minacciato di morte le proprietarie dell'animale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante l'uccisione di animali, confermando la sussistenza del dolo generico desunto dalla violenza del colpo inferto, escludendo qualsiasi giustificazione legata alla difesa di un gatto randagio. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso limitatamente al reato di minaccia, dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela accettata dall'Imputato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rideterminato la pena finale in dieci mesi di reclusione, eliminando la quota di aumento precedentemente applicata per il reato estinto.
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