La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso dell'ex amministratore di una società commerciale fallita, condannato per vari reati fallimentari. La difesa contestava la sussistenza della Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e della bancarotta documentale, oltre a sollevare vizi procedurali per omessa notifica al co-difensore. La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'eccezione procedurale poiché presentata in ritardo. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso: ha precisato che addebitare costi aziendali a vantaggio di un'altra impresa costituisce un'ipotesi di distrazione o dissipazione e non automaticamente una bancarotta per operazioni dolose. Inoltre, ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla tenuta dei libri contabili. La sentenza è stata annullata con rinvio per riesaminare questi specifici aspetti, mentre la condanna per le vendite sottocosto è divenuta definitiva.
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