Alcuni soggetti, dichiarandosi eredi di un familiare defunto, hanno citato in giudizio una banca per ottenere le somme depositate su un libretto di risparmio nominativo. La banca si è opposta, evidenziando che il libretto era intestato a un'altra persona con dati anagrafici differenti e che i richiedenti non avevano provato la loro qualità di eredi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei presunti eredi, confermando che la semplice presentazione della denuncia di successione ha natura esclusivamente fiscale e non comporta alcuna accettazione tacita dell'eredità. Di conseguenza, essa non costituisce prova della qualità di erede. Inoltre, il libretto nominativo è un semplice documento di legittimazione e il suo possesso non attribuisce il diritto alla riscossione senza la prova della reale successione dell'intestatario.
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