Un risparmiatore ha citato in giudizio un ente emittente per ottenere la differenza sugli interessi relativi a un buono postale fruttifero. Dopo la sentenza favorevole all'ente in appello, la parte investitrice ha proposto impugnazione in sede di legittimità. Successivamente, la parte ricorrente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dall'ente resistente. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia accettata, non si applicano le spese di lite né il pagamento del doppio contributo unificato. Quest'ultima misura sanzionatoria vale infatti soltanto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non si applica per analogia al recesso volontario dal giudizio.
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