Un imprenditore terzo è stato accusato di concorso in bancarotta fraudolenta per dissimulazione per aver aiutato il gestore di fatto di una società, ormai vicina al fallimento, a nascondere i beni aziendali. L'imprenditore ha acquistato quote societarie e beni (tra cui immobili e un'imbarcazione) attraverso proprie società di comodo, creando uno schermo fittizio per sottrarli ai creditori. Nonostante la difesa sostenesse che l'intervento fosse avvenuto quando le prime cessioni erano già concluse, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'apporto del terzo, fornito prima della dichiarazione ufficiale di fallimento, ha consolidato il danno per i creditori, configurando pienamente il reato. Sebbene il reato penale sia prescritto, restano confermate le condanne civili al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali.
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