Alcuni dipendenti hanno chiesto l'accertamento del diritto a mantenere una voce retributiva fissa, denominata premio individuale, anche a seguito del recesso datoriale dall'intesa collettiva di secondo livello. I giudici di merito hanno respinto la domanda, rilevando la natura collettiva dell'emolumento e l'assenza di un suo recepimento nei singoli contratti di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori. La Suprema Corte ha chiarito che la disdetta accordo aziendale fa decadere legittimamente i trattamenti economici accessori previsti dalla contrattazione collettiva. Le clausole collettive operano dall'esterno e non si incorporano nei contratti individuali. Di conseguenza, i lavoratori non possono vantare un diritto acquisito alla conservazione indefinita di voci salariali accessorie istituite a livello aziendale, una volta venuta meno la fonte collettiva istitutiva.
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