La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e un'eccessiva severità nella pena. I giudici hanno ribadito che la gravità del reato, desunta dalla reiterazione e dalla professionalità della condotta, impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a una motivazione analitica solo qualora la sanzione si discosti sensibilmente dai valori medi edittali.
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