La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali e esercizio arbitrario delle proprie ragioni a carico di due imputati. I ricorrenti avevano contestato la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, sottolineando che la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti sono decisioni discrezionali del giudice di merito, purché supportate da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, come le certificazioni mediche attestanti le violenze subite dalla vittima.
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