Un professionista ha impugnato in Cassazione la liquidazione del suo onorario, ritenuta troppo bassa dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la scelta del giudice di applicare la tariffa minima per il compenso professionale costituisce una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata dalla limitata attività svolta.
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