La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di un detenuto volta a ottenere la sintonizzazione di specifici canali televisivi non è tutelabile tramite **reclamo giurisdizionale**. La controversia nasce dal diniego dell'amministrazione penitenziaria di ampliare l'offerta televisiva oltre quanto previsto dalle circolari interne. Secondo i giudici di legittimità, la scelta dei canali non incide sul diritto soggettivo all'informazione, ma rappresenta una mera modalità di esercizio dello stesso, affidata alla discrezionalità organizzativa della direzione carceraria. Pertanto, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto parzialmente la richiesta è stato annullato, ribadendo che le esigenze di ordine e sicurezza interna prevalgono sulle preferenze individuali di intrattenimento.
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