Un autotrasportatore ha richiesto il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario. I giudici di merito hanno respinto la domanda poiché la prova testimoniale era generica e i dischi cronotachigrafi registravano pause non computabili come orario lavorativo. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, ha notificato la propria rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo il giudizio. Nonostante la mancata accettazione della rinuncia da parte dell'azienda, il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali in base al principio di causalità, non sussistendo motivi eccezionali per compensarle.
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