La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1107/2024, ha stabilito che il 'discarico automatico' previsto dalla legge per i crediti iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 1999 opera come effetto di legge, liberando l'agente della riscossione dall'obbligo di versare le somme all'ente creditore. Questa regola vale indipendentemente dalla dimostrazione di aver svolto le attività di riscossione. La Corte ha chiarito che tale disciplina si applica a tutti gli enti, inclusi quelli previdenziali privatizzati, respingendo il ricorso incidentale di una cassa forense che rivendicava il pagamento di somme non riscosse.
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