L'Agenzia delle Entrate contestava a un'Azienda la deducibilità di costi, tra cui il disavanzo da annullamento derivante da fusioni e spese con imprese in Paesi a fiscalità privilegiata. Le Commissioni Tributarie di merito avevano dato ragione all'Azienda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, annullando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Quest'ultima aveva basato la sua decisione su una "motivazione per relationem", richiamando acriticamente altre sentenze e difese dell'Azienda, senza una propria analisi critica. La Cassazione ha stabilito che tale motivazione è insufficiente e apparente, violando l'obbligo costituzionale di motivazione. Il caso torna a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per una nuova valutazione.
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