Una società immobiliare ha impugnato un avviso di accertamento che la qualificava come società di comodo per l'anno 2014. La Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, ha cassato la sentenza di merito. La decisione è fondamentale perché, allineandosi a una pronuncia della Corte di Giustizia UE, ha stabilito che la normativa italiana sulle società di comodo non può automaticamente precludere il diritto alla detrazione dell'IVA, a meno che l'Amministrazione finanziaria non provi una frode o un abuso. Per le imposte dirette, invece, ha ribadito che il contribuente può sempre fornire la prova contraria dimostrando l'esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi.
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