Un Ente Benefico ha chiesto contributi per attività agricole. La Regione ha negato il contributo perché l'Ente non era iscritto alla Camera di Commercio come impresa agricola. Il Consiglio di Stato ha annullato il diniego, disapplicando la norma regionale e affermando che l'attività agricola effettiva prevale sulla forma giuridica, in linea con il diritto europeo. La Regione ha presentato ricorso in Cassazione, contestando un presunto eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la disapplicazione di una norma da parte del giudice amministrativo, anche se ritenuta in contrasto con il diritto UE, rientra nell'attività interpretativa e non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma al più un "error in iudicando" (errore di giudizio) non sindacabile in questa sede. La sentenza chiarisce i Limiti esterni della giurisdizione.
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