Una cittadina straniera, madre convivente di un cittadino italiano, ha richiesto l'assegno sociale. L'Ente Previdenziale ha respinto la domanda perché la donna non possedeva il permesso di soggiorno di lungo periodo, ma solo la carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno stabilito che per i familiari stranieri di cittadini italiani o europei che esercitano il diritto al ricongiungimento familiare, la carta di soggiorno è un titolo permanente sufficiente per ottenere l'assegno sociale. Non è quindi necessario il permesso di lungo soggiorno richiesto in via generale per gli altri stranieri, purché sussistano gli altri requisiti di legge come la residenza decennale e il limite di reddito.
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