Due gestori di un centro scommesse sono stati condannati per aver raccolto giocate per un operatore straniero senza licenza italiana. In loro difesa, sostenevano che il bando di gara statale fosse discriminatorio e antieconomico. La Corte di Cassazione ha respinto la loro tesi, stabilendo un principio fondamentale sull'onere della prova scommesse illegali: spetta all'imputato, e non all'accusa, dimostrare che il bando era effettivamente discriminatorio. Nonostante abbia confermato la colpevolezza nel merito, la Corte ha annullato la sentenza. Il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, poiché era trascorso troppo tempo dai fatti. I gestori, quindi, non sconteranno alcuna pena.
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