Un'azienda di logistica ha impugnato un avviso di pagamento TARI, dimostrando di produrre rifiuti speciali smaltiti a proprie spese mediante un operatore privato. Il Comune pretendeva la tassa fondandosi su una delibera consiliare che assimilava i rifiuti speciali a quelli urbani. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente locale, confermando l'esenzione TARI rifiuti speciali. I giudici hanno chiarito che l'assimilazione dei rifiuti speciali richiede necessariamente la fissazione sia di criteri qualitativi sia di limiti quantitativi. In assenza di parametri sulla quantità, la delibera comunale è illegittima e deve essere disapplicata dal giudice tributario. Di conseguenza, le superfici aziendali destinate alla produzione di rifiuti speciali gestiti in proprio beneficiano dell'esclusione dal tributo.
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