Un detenuto, soggetto a regime penitenziario differenziato, ha contestato la limitazione all'accesso a specifici canali televisivi, invocando il suo diritto all'informazione del detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il suo reclamo, ritenendo violati i diritti all'informazione e alla parità di trattamento. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che la scelta delle modalità di esercizio del diritto all'informazione del detenuto, come la programmazione televisiva, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, purché sia garantita un'offerta diversificata e non venga negato il diritto in sé. Il giudice non può sindacare tali scelte organizzative.
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