Un agente di commercio ha fatto causa alla società preponente per ottenere provvigioni e risarcimenti, lamentando la violazione del proprio diritto di esclusiva a causa dell'inserimento di un altro responsabile commerciale. La Corte d'Appello ha respinto le richieste dell'agente, condannandolo anche a restituire provvigioni anticipate su crediti non incassati. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che il diritto di esclusiva è un elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia. Di conseguenza, le parti possono legittimamente decidere di escluderlo o limitarlo nel contratto. Poiché i giudici di merito hanno accertato una chiara deroga contrattuale all'esclusiva, il ricorso dell'agente è stato rigettato, confermando la sua condanna al pagamento delle spese e alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
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