Un agente promuoveva un giudizio contro la società preponente per ottenere provvigioni e indennità derivanti da un contratto di agenzia. La Corte d'Appello respingeva gran parte delle richieste poiché l'agente non aveva specificato nel ricorso introduttivo i singoli affari conclusi, rendendo irrilevante la successiva documentazione. Inoltre, la condotta dell'agente, che aveva acquistato da un concorrente applicando ricarichi eccessivi, integrava una giusta causa di recesso. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'agente. I giudici chiariscono che il principio di non contestazione non opera se la parte non descrive prima dettagliatamente i fatti costitutivi della pretesa. Di conseguenza, non si può rimediare a tale omissione chiedendo l'esibizione di scritture contabili o una consulenza tecnica d'ufficio, che non hanno funzione esplorativa.
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