Un segretario sindacale aveva criticato una collega, neoeletta rappresentante, per essersi dimessa dalla carica 'in cambio' di una promozione aziendale. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale espressione, inserita in un contesto di dibattito sindacale e riferita a una prassi aziendale nota, non costituisce diffamazione. Rientra, invece, nel legittimo esercizio del diritto di critica sindacale. La Corte ha sottolineato l'importanza di analizzare il contesto specifico in cui le frasi vengono pronunciate, escludendo l'intento di offendere la reputazione personale e riconoscendo la legittimità di una critica, anche aspra, a una consuetudine lavorativa. L'imputato è stato quindi assolto.
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