Un medico, titolare di un rapporto convenzionale con un'Azienda Sanitaria, ha ottenuto un incarico dirigenziale temporaneo presso un'altra struttura ospedaliera. Ha chiesto la sospensione rapporto convenzionale medico per incompatibilità, ma l'Azienda ha dichiarato la cessazione del rapporto. Dopo un esito sfavorevole in primo grado, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente il suo ricorso. L'Azienda ha impugnato in Cassazione, sostenendo che la sospensione fosse applicabile solo a incarichi dirigenziali "strutturali" e non "professionali". La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Azienda, affermando che il termine "dirigenza" va interpretato in senso ampio, garantendo così il diritto alla sospensione.
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