L'ordinanza analizza il caso di un contribuente che, truffato dal proprio commercialista, ha pagato sanzioni fiscali e poi richiesto il rimborso in autotutela. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diniego di autotutela non può essere usato per contestare la fondatezza di una pretesa tributaria ormai definitiva. L'impugnazione è ammessa solo per vizi di legittimità del rifiuto stesso, legati a un interesse pubblico generale, e non per l'interesse privato del contribuente, che avrebbe dovuto seguire altre procedure specifiche.
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