L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a una società un avviso di pagamento per accise non versate, sospendendone temporaneamente gli effetti in autotutela. La società ha impugnato l'atto. Successivamente, l'ufficio ha confermato l'efficacia dell'avviso. I giudici di merito hanno dichiarato il ricorso improcedibile perché la contribuente non aveva impugnato anche l'atto di conferma. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo il principio della piena impugnabilità dell'avviso di pagamento anche se temporaneamente sospeso. L'atto impositivo, infatti, esplicita una pretesa tributaria ben definita, generando un interesse immediato del contribuente a difendersi in giudizio. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso della società e rinviato la causa per il giudizio di merito.
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