Un detenuto, condannato a una lunga pena, ha richiesto il differimento esecuzione pena per gravi motivi di salute, chiedendo la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta. Il detenuto ha allora fatto ricorso alla Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, le lamentele erano generiche e infondate, poiché il Tribunale aveva già valutato correttamente le condizioni di salute basandosi su relazioni mediche e accertamenti in corso. La Corte ha ribadito di non poter riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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