Il Presidente di una squadra di calcio, durante una trasmissione televisiva, ha offeso pesantemente un Agente sportivo definendolo prima mercenario e poi sanguisuga. L'Agente, che seguiva la trasmissione da casa, ha tentato di replicare inviando un SMS al conduttore, ma il Presidente ha proseguito con le offese. La Corte di Cassazione ha confermato che tale condotta integra il reato di diffamazione aggravata e non la semplice ingiuria. La distinzione fondamentale risiede nella mancanza di una presenza fisica o virtuale che garantisca la parità delle armi e un contraddittorio immediato. Nonostante il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione a causa del tempo trascorso, la Corte ha confermato la responsabilità civile del Presidente, condannandolo al pagamento delle spese legali in favore della vittima.
Continua »