La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione a mezzo internet, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputata. La questione centrale riguarda la sospensione condizionale della pena, che era stata subordinata dal giudice di merito al pagamento di una provvisionale di 10.000 euro in favore della parte civile. La difesa lamentava l'omessa valutazione delle precarie condizioni economiche della condannata. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice non è tenuto a un accertamento d'ufficio sulle capacità economiche, a meno che non vengano forniti elementi concreti e specifici dalla parte interessata, rendendo così il motivo di ricorso troppo generico.
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