Un condannato, detenuto in una casa di lavoro, ha tentato di ottenere l'ineseguibilità di un giudicato e la restituzione dei termini per impugnare una sentenza. La Corte d'Appello ha dichiarato la sua richiesta inammissibile. L'interessato ha poi presentato personalmente un Ricorso per Cassazione inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, sottolineando che, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 103/2017, un ricorso per Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato, pena l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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