Un Ricorrente, condannato per ricettazione, ha presentato un ricorso in Cassazione contro la sentenza. Tuttavia, ha commesso un errore procedurale fondamentale: ha presentato il ricorso personalmente, senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato iscritto all'albo speciale della Cassazione, come richiesto dalle recenti modifiche legislative. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, vanificando il suo tentativo di appello.
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