Il Condannato ha proposto personalmente un ricorso per Cassazione, inviandolo tramite la posta elettronica certificata del proprio difensore, per contestare una sanzione disciplinare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'atto. Con la riforma della legge 103 del 2017, la normativa vieta il ricorso personale in Cassazione sia all'imputato sia al condannato. L'impugnazione deve essere firmata esclusivamente da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. L'autenticazione della firma effettuata dal difensore non trasforma l'atto in un ricorso tecnico, ma attesta solo la provenienza della sottoscrizione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso senza discussione, condannando Il Condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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