La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato. Secondo i giudici, l'art. 613 c.p.p., come modificato nel 2017, impone a pena di inammissibilità la firma di un avvocato iscritto all'albo speciale, rendendo irrilevante la semplice autenticazione della firma dell'imputato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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