L'Indagato ha richiesto la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere, invocando la retrodatazione dei termini per una presunta contestazione a catena. Il Tribunale ha respinto la richiesta, rilevando che sulla questione si era già formato il giudicato cautelare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Indagato. I giudici hanno chiarito che le decisioni sulle misure cautelari, una volta esauriti i mezzi di impugnazione, non possono essere riproposte senza elementi di fatto nuovi o sopravvenuti. Nel caso specifico, inoltre, la seconda misura si basava su nuove e decisive dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, emerse successivamente. L'Indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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