La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società e dei suoi soci, confermando la validità di un atto impo-esattivo notificato direttamente dall'Agenzia delle Dogane via posta, senza l'intervento di un ufficiale giudiziario. La Corte ha stabilito che questa modalità di notifica è pienamente legittima per gli atti che uniscono accertamento e riscossione. Inoltre, il ricorso originario del contribuente era stato correttamente giudicato tardivo, rendendo inammissibili le altre censure. È stata anche respinta l'istanza di cessazione della materia del contendere per una presunta definizione agevolata, in quanto non adeguatamente provata.
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