L'Usufruttuaria cita in giudizio Il Figlio Occupante chiedendo la liberazione dell'abitazione e un risarcimento per occupazione senza titolo. Anni prima, L'Usufruttuaria aveva donato la nuda proprietà del terreno al figlio, il quale vi aveva costruito una casa, vendendola poi a L'Altro Figlio con menzione dell'usufrutto dei genitori. La Corte d'Appello accoglie le ragioni del figlio occupante, dichiarando l'estinzione del diritto per mancato esercizio ventennale. La Corte di Cassazione conferma la decisione e dichiara inammissibile il ricorso dell'Usufruttuaria. I giudici chiariscono che la semplice citazione dell'usufrutto nel contratto di vendita non costituisce rinuncia alla prescrizione del diritto di usufrutto, ma una mera indicazione dello stato dei registri. L'Usufruttuaria perde la causa ed è condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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