La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25146/2025, ha stabilito che l'omessa trasmissione telematica della dichiarazione d'intenti da parte del fornitore non è una mera violazione formale e non è stata abolita dalle leggi successive. Sebbene l'obbligo sia passato al cliente, persiste l'illiceità della condotta passata. Tuttavia, in applicazione del principio del favor rei, deve essere applicata la sanzione più mite sopravvenuta, ovvero quella fissa introdotta dal D.Lgs. 158/2015, e non la precedente sanzione proporzionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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