Un privato ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'avvenuta **usucapione** di un immobile situato all'interno di un'ex caserma, sostenendo un possesso ultraventennale. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, qualificando il bene come parte del demanio culturale. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che i beni pubblici con interesse storico-artistico sono inalienabili e non usucapibili per natura. Il decreto ministeriale che accerta tale interesse ha valore meramente dichiarativo di una qualità intrinseca già esistente, rendendo irrilevante il tempo trascorso nel possesso del bene da parte del privato.
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