Un'Associazione, chiamata in causa come responsabile civile in un processo penale, ha presentato ricorso contro una sentenza che confermava le statuizioni civili a suo carico. L'Associazione lamentava di non aver ricevuto la notifica dell'udienza d'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il responsabile civile, se non si costituisce in giudizio e non elegge un proprio domicilio, non ha diritto a ricevere notifiche specifiche, come quella dell'udienza, in base all'Art. 154, comma 4, c.p.p. La notifica al responsabile civile della citazione originaria era stata regolare.
Continua »