La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato giudicato in assenza. La Corte ha confermato che, per l'imputato assente, l'atto di appello è inammissibile se il difensore non deposita uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza. Questa formalità, prevista dall'art. 581 c.p.p., non viola il diritto di difesa né il principio di parità delle armi, ma serve a garantire un esercizio consapevole del diritto di impugnazione da parte di chi non ha partecipato al processo.
Continua »